E' stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008, di attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge finanziaria 2008, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia annuo e di trasmittanza termica, ai fini delle agevolazioni fiscali del 55% per interventi di risparmio energetico negli edifici esistenti. Il decreto è costituito da tre articoli, di cui il primo riguarda i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale, il secondo i valori di trasmittanza termica e il terzo le metodologie di calcolo, e da due allegati.
Di particolare interesse l'allegato B, relativo all'articolo 2, che riporta due tabelle specifiche, la prima con i valori limite di trasmittanza termica di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate (coperture e pavimenti), e finestre comprensive di infissi, applicabili fino al 31 dicembre 2009, e la seconda con i limiti applicabili dal 1 gennaio 2010, che sono stati ridotti in maniera variabile dal 15% al 20%. A partire da tale data, ad esempio in zona E (che comprende la maggior parte dei comuni del nord Italia), sarà possibile effettuare la sostituzione di finestre e di porte esterne con altre caratterizzate da un valore di trasmittanza termica di almeno 1,6 W/m2 K, e la realizzazione di pacchetti di pavimentazioni verso locali non riscaldati o verso l'esterno con valore di trasmittanza termica di almeno 0,27 W/m2 K.
Sono attesi a breve altri decreti che riporteranno ulteriori disposizioni relative alle modalità di compilazione della documentazione da inoltrare all'ENEA.
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